Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Legge 238/2021 . Pistole cal. 9x19 e precursori di esplosivi

LEGGE  23 dicembre 2021, n. 238 . Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020.    (G.U. n.12 del 17.1.22)

 Art. 18.
Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212.   
1- Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)   all’articolo 1, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione»;
b)   all’articolo 2, al secondo comma, secondo periodo, le parole da: «armi da fuoco corte semiautomatiche» fino a: «   parabellum   , nonché di» sono soppresse e al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli strumenti di cui al presente comma, (vogliono dire gli strumenti lanciarazzi) se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi»;
c)    dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:  «Art. 5-bis    (Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa).
 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell’interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all’articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.
2 . Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l’osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.
3 . Nel caso in cui l’uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69»;
d)   all’articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68».  2. Agli strumenti di cui all’articolo 5-bis  , comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1, lettera c  ),   del presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.  

NOTA:

Ormai anche le armi  corte in calibro 9x19 o 9 para o 9 Luger sono armi comuni da sparo senza limitazioni di alcun genere.
Le munizioni acquistate dalle Forze Armate e dai Corpi Armati dello Stato  (non quindi dalla Polizia municipale, ad es.) devono recare un marchio che indichi che la munizione è stata fornita  questi enti. Non si commette alcun reato in materia di esplodenti detenendole od usandole; però sarò doveroso dimostrare dove sono state prese perché potrebbero provenire da reato (peculato, furto, ricettazione, ecc.). Perciò è meglio lasciarle stare al loro posto.
I bossoli usati da riutilizzare per ricarica, rimangono liberi anche se marchiati.

Per gli strumenti da segnalazione acustica si introduce la disposizione che se vengono usati per commettere reati si considerano armi ai fini delle aggravanti, se essi non sono conformi alle specifiche tecniche previste direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69.
Si dovrà discutere per anni per capire a partire da quale data di produzione di questi strumenti si applica la normativa, se è legittimo distinguere la normativa solo in base alla data di produzione, il rapporto fra questa norma e quella già vigente per gli strumenti riproducenti armi! Una norma inutile e sbagliata solo perché non si vuol ammettere l'idiozia commessa introducendo il famoso ed inutile tappo rosso. E quindi sono anni che vanno avanti a rappezzi che ormai hanno reso la normativa sicuramente viziata da incostituzionalità.

 

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LEGGE  23 dicembre 2021, n. 238 .      Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020.    (G.U. n.12 del 17.1.22)

Art. 13.
Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148   
1    Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:  a)   nel titolo, dopo le parole: «delle sostanze chimiche» sono aggiunte le seguenti: «e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento»;
 b)   all’articolo 1 è premessa la seguente partizione: «Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche»;
c)   all’articolo 1, comma 1, le parole: «Il presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente capo»;
d)   all’articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente capo»;
e)    dopo l’articolo 17 è inserito il seguente capo:   «Capo II   DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 RELATIVO ALL’IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL’USO DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI
 Art. 17  -bis (Ambito di applicazione e definizioni).   
1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato “regolamento”.
2 . Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento.
3 . Fatte salve le competenze del Ministero dell’interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all’articolo 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento, quale autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, all’articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e alle procedure di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
4 . In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell’accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   n. 285 del 7 dicembre 2009, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali. 

Art. 17  -ter (Violazione dei divieti derivanti dall’articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni)    .
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a 1.000 euro. 
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.
3 . Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all’allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo allegato. 
Art. 17  -quater (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell’informazione della catena di approvvigionamento).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l’operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.
2 . La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l’operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all’obbligo di segnalazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento.
3 . Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l’operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.
4 . Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l’operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.
5 . Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l’intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento. 
Art. 17  -quinquies (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all’atto della vendita)     .
1.  Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:
a)   l’operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;
b)   l’operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.
2 . Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l’intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all’atto della vendita di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.
3 . Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda fino a 500 euro l’acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall’operatore economico di fornire le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti. 
Art. 17  -sexies (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti).    
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro: 
a)   l’operatore economico e l’intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;
b)   l’operatore economico e l’intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.
2 . Salvo che il fatto costituisca più grave reato sono puniti con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a 371 euro l’operatore economico e l’utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale»;
f)   all’articolo 18 è premessa la seguente partizione: «Capo III. Disposizioni finali». 2 . Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.  3. Gli articoli 678  -bis   e 679  -bis   del codice penale sono abrogati.

18-1-2022

 


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